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Legge 3 aprile  2001, n. 138


"Classificazione e quantificazione  delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001



Art. 1. (Campo di applicazione).


La presente legge definisce  le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico,  allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e  della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina
oculistica  internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non  modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in  campo assistenziale.

Art. 2. (Definizione di ciechi totali).

Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che  sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il  cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.


Art. 3. (Definizione di ciechi parziali).

Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che
  hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio  migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il  cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.


Art. 4 Definizione di ipovedenti gravi).

Si definiscono ipovedenti  gravi:
a) coloro che  hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio  migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il  cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.


Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi).

Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che  hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio  migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il  cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.


Art. 6. (Definizione di ipovedenti
  lievi).



Si definiscono ipovedenti  lievi:
a) coloro che  hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o  nell'occhio  migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il  cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
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